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Agenzia delle entrate guida in PDF (aggiornamento 2007)
detrazioni Irpef - aliquote IVA agevolate- esenzione dal bollo auto.

 
AGEVOLAZIONI FISCALI

AGEVOLAZIONE I.V.A. AL 4%

SULL'ACQUISTO DI VEICOLI:

  • ai sensi della Legge n. 97 del 9 aprile 1986;
  • ai sensi della Legge n. 104/92 art. 27;
  • ai sensi della Legge n. 449 del 27/12/97 (Legge Finanziaria 1998).
  • ai sensi della Legge n. 342 del 21/11/00 art. 50
  • ai sensi della Legge n. 388 del 23/12/00 art. 30
  • ai sensi della Circolare Ministero delle Finanze n. 1 del 03/01/00
  • ai sensi della Circolare Ministero delle Finanze n. 46 del 11/05/01

    L'agevolazione IVA ridotta al 4%, gia prevista per i guidatori disabili, con auto adattata, inclusa quella munita di solo cambio automatico di serie, ora e estesa anche ai disabili di seguito secificati, non in possesso di patente speciale per l'acquisto di autovetture, motocarrozzette, autoveicoli o motoveicoli per uso promiscuo o per trasporti specifici (entro i limiti di cilindrata di 2000 cc. per motori a benzina e 2800 cc. per motori diesel):
  • Non vedenti e sordomuti;
  • disabili psichici o mentali gravi titolari di indennita di accompagnamento.

    E' possibile usufruire di questa riduzione fiscale una volta ogni quattro anni, a meno che il veicolo non venga cancellato dal Pubblico Registro a seguito di furto o demolizione.

    Documentazione da presentare, che dovra essere allegata alla fattura del veicolo ed inviata dal concessionario all'Ufficio IVA entro 30 gg. dalla data della cessione:

    DISABILI IN POSSESSO DI PATENTE SPECIALE

    (O MUNITI DI FOGLIO ROSA PER IL CONSEGUIMENTO DELLA PATENTE).


    • fotocopia della patente di categoria speciale;
    • fotocopia del certificato della Commissione Medica Provinciale con relativa prescrizione degli adattamenti di guida, in occasione di primo rilascio o di rinnovo patente.
    • atto notorio attestante che nel quadriennio anteriore non sia stato effettuato nessun acquisto di autovettura in regime di IVA agevolata.



COLORO CHE SONO MUNITI DI FOGLIO ROSA PER IL CONSEGUIMENTO DELLA PATENTE DOVRANNO INVECE ALLEGARE:


    • fotocopia del foglio rosa contenente l'indicazione della prescrizione di guida.



FERMO RESTANDO L'OBBLIGO DI PRODURRE LA FOTOCOPIA DELLA PATENTE ENTRO 1 ANNO DALLA DATA DI ACQUISTO.

DISABILI NON IN POSSESSO DI PATENTE

(TRASPORTATI)

  • fotocopia della carta di circolazione del veicolo, oppure del foglio di via provvisorio;
  • autocertificazione attestante che nel quadriennio anteriore non sia stato effettuato nessun acquisto o importazione di autovetture in regime di IVA agevolata;
  • i disabili affetti da handicap psichico o mentale, o con grave limitazione permanente della deambulazione, compresi i pluriamputati, devono produrre fotocopia del certificato per l'accertamento dello stato di handicap rilasciato dalla Azienda Sanitaria Locale ai sensi dell'art. 4 della Legge 104/92. Per coloro che sono affetti da handicap sensoriale, e sufficiente presentare il certificato di invalidita rilasciato da una qualsiasi Commisione Medica Pubblica.


    Per i disabili fiscalmente a carico di un familiare, per i minori oppure per le persone interdette e necessario allegare anche:
  • certificato di stato di famiglia; unitamente ad una autocertificazione nella quale si dichiara che la persona disabile e fiscalmente a carico dell'intestatario del veicolo.
    Per le categorie sopra citate il beneficio dell'iva agevolata si ottiene a prescindere dall'adattamento del veicolo.
    L'adattamento funzionale del veicolo alle necessita del portatore di handicap rimane invece, elemento essenziale, ai fini della concessione delle agevolazioni fiscali, per quei soggetti che, pur affetti da una ridotta o impedita capacita motoria permanente, non sia stata dichiarata la "grave limitazione della capacita di deambulazione" da parte delle Commissioni Mediche competenti.

    ESENZIONE DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA

    (BOLLO AUTO)
    • ai sensi della Legge n. 449 del 27/12/97 e relativa circolare n. 30/E del 27/01/98 emanata dal Ministero delle Finanze;
    • ai sensi della Legge 342 del 21/11/00;
    • ai sensi della Circolare del Ministero delle Finanze n° 186/E del 15/07/98;
    • ai sensi della Circolare del Ministero delle Finanze n° 207/E del 16/11/00;
    • ai sensi della Circolare del Ministero delle Finanze-Agenzia delle Entrate n° 1 del 03/01/01.
      Valida per un solo veicolo.
      Questa normativa ha esteso anche alle categorie di disabili sensoriali, psichici o mentali gravi tale esenzione.



Documentazione da inoltrare tramite RACCOMANDATA A.R. presso gli Uffici delle Entrate territorialmente competenti oppure presso le Sezioni Staccate delle Direzioni Regionali delle Entrate (cercare sull'elenco telefonico la voce "UFFICI FINANZIARI") entro 90 giorni dalla data di scadenza del pagamento della tassa automobilistica; puo essere concesso ad un solo veicolo alla volta e non e necessario presentare ogni anno una nuova richiesta di esenzione.

DISABILI IN POSSESSO DI PATENTE SPECIALE:

    • fotocopia della carta di circolazione (libretto) riportante l'annotazione dell'avvenuto collaudo relativo alle modifiche di guida come prescritto sulla patente stessa;
    • fotocopia della patente di guida speciale con l'indicazione delle suddette modifiche;
    • fotocopia della prescrizione di guida rilasciata dalla Commissione Medica Provinciale (UNICAMENTE PER COLORO CHE HANNO L'OBBLIGO DEL SOLO CAMBIO AUTOMATICO)
    • fotocopia del certificato per l'accertamento dell'handicap rilasciato dalla Azienda Sanitaria Locale a norma dell'art. 4 della Legge 104/92 (DA RICHIEDERE PRESSO LA ASL DI APPARTENENZA); oppure il certificato ove sia indicata l'invalidita, rilasciato da una Commissione Medica Pubblica.



DISABILI NON IN POSSESSO DI PATENTE SPECIALE (TRASPORTATI):

    • fotocopia della carta di circolazione del veicolo;
    • fotocopia del certificato per l'accertamento dello stato di handicap rilasciato dalla Azienda Sanitaria Locale ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 104/92; oppure certificato di invalidita.



PER I DISABILI FISCALMENTE A CARICO di un familiare, per i minori oppure per le persone interdette necessario allegare anche:

    • certificato di stato di famiglia
    • autocertificazione nella quale si dichiara che la persona disabile e fiscalmente a carico dell'intestatario del veicolo.



ARTICOLO 4 DELLA LEGGE 104/92


"Gli accertamenti relativi alla minorazione, alle difficolta, alla necessita d'intervento assistenziale permanente e alla capacita complessiva individuale residua, di cui all'art. 3, sono effettuati dalle unita sanitarie locali mediante le Commissioni Mediche che sono integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in servizio presso le aziende sanitarie locali."

Documentazione richiesta per la prenotazione della suddetta visita medica:

14. certificato di residenza (carta semplice);

15. certificato di stato di famiglia (carta semplice);

16. certificato del proprio medico curante attestante la patologia;

17. domanda da compilare (ritirare presso lo sportello della A.S.L.).



ESENZIONE IMPOSTA I.P.T.

ESENZIONE IMPOSTA PROV. DI TRASCRIZIONE I.P.T. ( NUOVA IMMATRICOLAZIONE O PASSAGGIO DI PROPRIETA'):

    • ai sensi del D.M. 27 nov. 98 n. 435
    • ai sensi della circolare del Ministero delle Finanze, Agenzia delle Entrate n° 1 del 03/01/2001.

      Parallelamente all'esenzione del bollo, i veicoli destinati al trasporo o alla guida dei disabili appartenenti alle categorie sopra indicate (con esclusione, pero, dei non vedenti e sordomuti che non beneficiano di questa esenzione).



AGEVOLAZIONI IVA AL 4% PER PRESTAZIONI RESE DALLE OFFICINE PER L'ADATTAMENTO DEI VEICOLI;

  • Ai sensi della Circolare del Ministero delle Finanze-Agenzia delle Entrate n° 46 del 11/05/01.

    Attualmente la normativa dispone l'applicazione dell'iva agevolata al 4% alle prestazioni rese dalle officine per adattare i veicoli, anche non nuovi di fabbrica, acquistata dai disabili per il proprio trasporto oppure da titolari di patente B speciale, intestatari del veicolo senza alcun riferimento espresso ai limiti di cilindrata (2000 cc. per motori benzina e 2800 cc. per motori diesel), previsti invece per l'acquisto del veicolo.

    AGEVOLAZIONE IVA AL 4% PER LA CESSIONE DI PEZZI, PARTI STACCATE ED ACCESSORI DESTINATI AI VEICOLI UTILIZZATI DAI PORTATORI DI HANDICAP;
  • Ai sensi della circolare del Ministero delle Finanze-Agenzia delle Entrate n° 46 del 11.06.2001.

    La suddetta normativa ha chiarito che l'agevolazione si applica esclusivamente alle cessioni di quei beni che possono essere utilizzati solo come pezzi, parti staccate ed accessori propri delle particolari apparecchiature che sopperiscono al problema del disabile e quindi non per i pezzi di ricambio riguardanti strettamente il veicolo.



    AGEVOLAZIONE IVA al 4% PER ACQUISTO SUSSIDI TECNICI ED INFORMATICI:
  • Ai sensi della Legge 30/1997



Il Ministero delle Finanze ha approvato il 14 marzo 1998, il decreto che fissa le condizioni e le modalita alle quali e subordinata l'applicazione dell'aliquota del 4% anche ai sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione dei soggetti portatori di handicap;

Come sussidi tecnici e informativi vengono considerate: "le apparecchiature ed i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, appositamente fabbricati o di comune reperibilita, preposti ad assistere alla riabilitazione, o a facilitare la comunicazione interpersonale, l'elaborazione scritta o grafica. Il controllo dell'ambiente e l'accesso alla informazione e alla cultura in quei soggetti per i quali tali funzioni sono impedite o limitate da menomazioni di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio".

DETRAZIONE IRPEF

(Oneri Deducibili quali SPESE MEDICHE):

  • ai sensi del Provvedimento del 25/01/01 dell'Agenzia delle Entrate del Ministero delle Finanze
    Acquisto di veicoli e relative spese di riparazione:
    a) da parte dei titolari di patente speciale;
    b) da parte dei soggetti trasportati sotto-indicati:
  • non vedenti e sordomuti;
  • disabili con handicap psichico o mentale grave, titolari dell'indennita di accompagnamento;
  • disabili con grave limitazione della deambulazione;
  • disabili affetti da difficolta motorie (per i quali rimane l'obbligo di adattare la vettura);
  • pluriamputati

    Le spese riguardanti l'acquisto e l'eventuale adattamento dei mezzi di locomozione dei disabili danno diritto a una detrazione di imposta pari al 19% del loro ammontare.
    Per mezzi di locomozione s'intendono le autovetture, senza limiti di cilindrata, lo motocarrozzette, gli autoveicoli o motoveicoli per uso promiscuo o per trasporto specifico del disabile, nonche, dallo scorso anno anche gli autocaravans, usati o nuovi.
    La detrazione compete una sola volta (cioe per un solo veicolo) nel corso di un quadriennio e nei limiti di un importo di € 18.075,99 l'eventuale adattamento.
    E' possibile ottenere nuovamente il beneficio per acquisti effettuati entro il quadriennio, solo a condizione che il primo veicolo beneficiario risulti cancellato dal Pra (Pubblico Registro Automobilistico).
    In caso di furto, la detrazione per il nuovo veicolo che venga riacquistato entro il quadriennio spetta, sempre entro il limite di € 18.075,99, al netto dell'eventuale rimborso assicurativo.
    Si puo fruire dell'intera detrazione per il primo anno, oppure si puo optare in alternativa, per la riparazione della stessa, in quattro quote annuali di pari importo.
    Oltre che le spese di acquisto, la detrazione spetta anche per le riparazioni, escluse quelle di ordinaria manutenzione. Sono esclusi anche i costi di esercizio quali; il premio assicurativo, il carburante e il lubrificante. Anche in questo casola detrazione ai fini IRPEF spetta per una sola volta nel corso del quadriennio.
    Se il disabile e titolare di redditi propri per un importo lordo superiore a € 2.840,51 annuo (escluso le indennita e/o assegni di invalidita e/o accompagno), il documento di spesa deve essere a lui intestato. Se, invece, il disabile ha un reddito inferiore a tale cifra e quindi e fiscalmente a carico di un familiare, il documento comprovante la spesa puo essere indifferentemente intestato al disabile o alla persona di famiglia della quale egli risulta fiscalmente a carico.
    In favore delle persone non vedenti sono state, da ultimo, introdotte le seguenti agevolazioni:
  • detrazioni dell'IRPEF del 19% delle spese sostenute per l'acquisto del cane guida (dal periodo d'imposta 2000). La detrazione puo essere utilizzata, a scelta, in unica soluzione oppure in quattro quote annuali di pari importo;
  • detrazione forfettaria di € 516,456 (un milione di vecchie lire) delle spese sostenute per il mantenimento del cane guida.

 
ALTRE AGEVOLAZIONI
 

1. CONTRIBUTO PER MODIFICA-ADATTAMENTI DI GUIDA:

I titolari di patente di guida speciale possono richiedere la concessione di un contributo pari al 20% della spesa sostenuta per la modifica degli strumenti di guida della propria autovettura.

La richiesta di contributo va inoltrata alla ASL. (Ufficio Invalidi Civili) citando l'articolo 27, comma 1 della Legge n. 104/92 ed esibendo i seguenti documenti:

  • fattura originale o copia conforme all'originale delle spese sostenute;
  • fotocopia della dichiarazione di invalidita,
  • fotocopia della patente di guida;
  • fotocopia del "Libretto di Circolazione" del veicolo.



2. CONTRASSEGNO PER INVALIDI:

All'art. 188 del Codice della Strada viene stabilito che le persone con capacita di deambulazione sensibilmente ridotta possono richiedere presso il Comune di residenza, un'apposita autorizzazione per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle persone invalide. Tale autorizzazione resa nota mediante l'apposito "contrassegno per invalidi" viene rilasciata previa presentazione di certificazione medica fornita dall'ufficio medico-legale della ASL di appartenenza.

L'autorizzazione ha validita 5 anni ed il rinnovo avviene con la presentazione del certificato del medico curante che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio.
La Legge 388/2000, ha previsto che per il rilascio dei contrassegni invalidi "definitivi", non deve essere apposta nessuna marca da bollo sia sulla domanda che sul contrassegno stesso.
La suddetta Legge (in attesa dell'emanazione del relativo D.M.), ha stabilito che dal 1° gennaio 2002 per tutte le visite specialistiche (comprese quelle delle Commissioni Mediche Locali e quelle degli uffici di Medicina Legale), dovra essere applicata la tariffa di € 11,87 a prestazione.
Dal 1°gennaio 2003 tali visite diverranno gratuite.

I parcheggi pubblici riservati ad invalidi possono essere occupati da tutti coloro che sono in possesso dell'apposito contrassegno, senza limitazioni di tempo. Il contrassegno invalidi e anche esteso ai non vedenti.

 

 

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