AGEVOLAZIONE I.V.A. AL 4%
SULL'ACQUISTO DI VEICOLI:
- ai sensi della Legge n. 97 del
9 aprile 1986;
- ai sensi della Legge n. 104/92
art. 27;
- ai sensi della Legge n. 449
del 27/12/97 (Legge Finanziaria 1998).
- ai sensi della Legge n. 342
del 21/11/00 art. 50
- ai sensi della Legge n. 388
del 23/12/00 art. 30
- ai sensi della Circolare Ministero
delle Finanze n. 1 del 03/01/00
- ai sensi della Circolare Ministero
delle Finanze n. 46 del 11/05/01
L'agevolazione IVA ridotta al 4%, gia prevista per
i guidatori disabili, con auto adattata, inclusa
quella munita di solo cambio automatico di serie,
ora e estesa anche ai disabili di seguito secificati,
non in possesso di patente speciale per l'acquisto
di autovetture, motocarrozzette, autoveicoli o motoveicoli
per uso promiscuo o per trasporti specifici (entro
i limiti di cilindrata di 2000 cc. per motori a
benzina e 2800 cc. per motori diesel):
- Non vedenti e sordomuti;
- disabili psichici o mentali gravi titolari di
indennita di accompagnamento.
E' possibile usufruire di questa riduzione fiscale
una volta ogni quattro anni, a meno che il veicolo
non venga cancellato dal Pubblico Registro a seguito
di furto o demolizione.
Documentazione da presentare, che dovra essere allegata
alla fattura del veicolo ed inviata dal concessionario
all'Ufficio IVA entro 30 gg. dalla data della cessione:
DISABILI IN POSSESSO DI PATENTE SPECIALE
(O MUNITI DI FOGLIO ROSA PER IL CONSEGUIMENTO DELLA
PATENTE).
- fotocopia della patente di
categoria speciale;
- fotocopia del certificato
della Commissione Medica Provinciale con relativa
prescrizione degli adattamenti di guida, in occasione
di primo rilascio o di rinnovo patente.
- atto notorio attestante che
nel quadriennio anteriore non sia stato effettuato
nessun acquisto di autovettura in regime di IVA
agevolata.
COLORO CHE SONO MUNITI DI FOGLIO ROSA PER IL CONSEGUIMENTO
DELLA PATENTE DOVRANNO INVECE ALLEGARE:
- fotocopia del foglio rosa
contenente l'indicazione della prescrizione di
guida.
FERMO RESTANDO L'OBBLIGO DI PRODURRE LA FOTOCOPIA
DELLA PATENTE ENTRO 1 ANNO DALLA DATA DI ACQUISTO.
DISABILI NON IN POSSESSO DI PATENTE
(TRASPORTATI)
- fotocopia della carta di circolazione
del veicolo, oppure del foglio di via provvisorio;
- autocertificazione attestante
che nel quadriennio anteriore non sia stato effettuato
nessun acquisto o importazione di autovetture in
regime di IVA agevolata;
- i disabili affetti da handicap
psichico o mentale, o con grave limitazione permanente
della deambulazione, compresi i pluriamputati, devono
produrre fotocopia del certificato per l'accertamento
dello stato di handicap rilasciato dalla Azienda
Sanitaria Locale ai sensi dell'art. 4 della Legge
104/92. Per coloro che sono affetti da handicap
sensoriale, e sufficiente presentare il certificato
di invalidita rilasciato da una qualsiasi Commisione
Medica Pubblica.
Per i disabili fiscalmente a carico di un familiare,
per i minori oppure per le persone interdette e
necessario allegare anche:
- certificato di stato di famiglia;
unitamente ad una autocertificazione nella quale
si dichiara che la persona disabile e fiscalmente
a carico dell'intestatario del veicolo.
Per le categorie sopra citate il beneficio dell'iva
agevolata si ottiene a prescindere dall'adattamento
del veicolo.
L'adattamento funzionale del veicolo alle necessita
del portatore di handicap rimane invece, elemento
essenziale, ai fini della concessione delle agevolazioni
fiscali, per quei soggetti che, pur affetti da una
ridotta o impedita capacita motoria permanente,
non sia stata dichiarata la "grave limitazione
della capacita di deambulazione" da parte delle
Commissioni Mediche competenti.
ESENZIONE DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA
(BOLLO AUTO)
- ai sensi della Legge n. 449
del 27/12/97 e relativa circolare n. 30/E del
27/01/98 emanata dal Ministero delle Finanze;
- ai sensi della Legge 342
del 21/11/00;
- ai sensi della Circolare
del Ministero delle Finanze n° 186/E del 15/07/98;
- ai sensi della Circolare
del Ministero delle Finanze n° 207/E del 16/11/00;
- ai sensi della Circolare
del Ministero delle Finanze-Agenzia delle Entrate
n° 1 del 03/01/01.
Valida per un solo veicolo.
Questa normativa ha esteso anche alle categorie
di disabili sensoriali, psichici o mentali gravi
tale esenzione.
Documentazione da inoltrare tramite RACCOMANDATA A.R.
presso gli Uffici delle Entrate territorialmente competenti
oppure presso le Sezioni Staccate delle Direzioni
Regionali delle Entrate (cercare sull'elenco telefonico
la voce "UFFICI FINANZIARI") entro 90 giorni
dalla data di scadenza del pagamento della tassa automobilistica;
puo essere concesso ad un solo veicolo alla volta
e non e necessario presentare ogni anno una nuova
richiesta di esenzione.
DISABILI IN POSSESSO DI PATENTE SPECIALE:
- fotocopia della carta di
circolazione (libretto) riportante l'annotazione
dell'avvenuto collaudo relativo alle modifiche
di guida come prescritto sulla patente stessa;
- fotocopia della patente di
guida speciale con l'indicazione delle suddette
modifiche;
- fotocopia della prescrizione
di guida rilasciata dalla Commissione Medica Provinciale
(UNICAMENTE PER COLORO CHE HANNO L'OBBLIGO DEL
SOLO CAMBIO AUTOMATICO)
- fotocopia del certificato
per l'accertamento dell'handicap rilasciato dalla
Azienda Sanitaria Locale a norma dell'art. 4 della
Legge 104/92 (DA RICHIEDERE PRESSO LA ASL DI APPARTENENZA);
oppure il certificato ove sia indicata l'invalidita,
rilasciato da una Commissione Medica Pubblica.
DISABILI NON IN POSSESSO DI PATENTE SPECIALE (TRASPORTATI):
- fotocopia della carta di
circolazione del veicolo;
- fotocopia del certificato
per l'accertamento dello stato di handicap rilasciato
dalla Azienda Sanitaria Locale ai sensi dell'art.
4 della Legge n. 104/92; oppure certificato di
invalidita.
PER I DISABILI FISCALMENTE A CARICO di un
familiare, per i minori oppure per le persone interdette
necessario allegare anche:
- certificato di stato di famiglia
- autocertificazione nella
quale si dichiara che la persona disabile e fiscalmente
a carico dell'intestatario del veicolo.
ARTICOLO 4 DELLA LEGGE 104/92
"Gli accertamenti relativi alla minorazione,
alle difficolta, alla necessita d'intervento assistenziale
permanente e alla capacita complessiva individuale
residua, di cui all'art. 3, sono effettuati dalle
unita sanitarie locali mediante le Commissioni Mediche
che sono integrate da un operatore sociale e da un
esperto nei casi da esaminare, in servizio presso
le aziende sanitarie locali."
Documentazione richiesta per la prenotazione della
suddetta visita medica:
14. certificato di residenza (carta semplice);
15. certificato di stato di famiglia (carta semplice);
16. certificato del proprio medico curante attestante
la patologia;
17. domanda da compilare (ritirare presso lo sportello
della A.S.L.).
ESENZIONE IMPOSTA I.P.T.
ESENZIONE IMPOSTA PROV. DI TRASCRIZIONE I.P.T.
( NUOVA IMMATRICOLAZIONE O PASSAGGIO DI PROPRIETA'):
- ai sensi del D.M. 27 nov.
98 n. 435
- ai sensi della circolare
del Ministero delle Finanze, Agenzia delle Entrate
n° 1 del 03/01/2001.
Parallelamente all'esenzione del bollo, i veicoli
destinati al trasporo o alla guida dei disabili
appartenenti alle categorie sopra indicate (con
esclusione, pero, dei non vedenti e sordomuti
che non beneficiano di questa esenzione).
AGEVOLAZIONI IVA AL 4% PER PRESTAZIONI RESE DALLE
OFFICINE PER L'ADATTAMENTO DEI VEICOLI;
- Ai sensi della Circolare del
Ministero delle Finanze-Agenzia delle Entrate n°
46 del 11/05/01.
Attualmente la normativa dispone l'applicazione
dell'iva agevolata al 4% alle prestazioni rese dalle
officine per adattare i veicoli, anche non nuovi
di fabbrica, acquistata dai disabili per il proprio
trasporto oppure da titolari di patente B speciale,
intestatari del veicolo senza alcun riferimento
espresso ai limiti di cilindrata (2000 cc. per motori
benzina e 2800 cc. per motori diesel), previsti
invece per l'acquisto del veicolo.
AGEVOLAZIONE IVA AL 4% PER LA CESSIONE DI PEZZI,
PARTI STACCATE ED ACCESSORI DESTINATI AI VEICOLI
UTILIZZATI DAI PORTATORI DI HANDICAP;
- Ai sensi della circolare del
Ministero delle Finanze-Agenzia delle Entrate n°
46 del 11.06.2001.
La suddetta normativa ha chiarito che l'agevolazione
si applica esclusivamente alle cessioni di quei
beni che possono essere utilizzati solo come pezzi,
parti staccate ed accessori propri delle particolari
apparecchiature che sopperiscono al problema del
disabile e quindi non per i pezzi di ricambio riguardanti
strettamente il veicolo.
AGEVOLAZIONE IVA al 4% PER ACQUISTO SUSSIDI TECNICI
ED INFORMATICI:
- Ai sensi della Legge 30/1997
Il Ministero delle Finanze ha approvato il 14 marzo
1998, il decreto che fissa le condizioni e le modalita
alle quali e subordinata l'applicazione dell'aliquota
del 4% anche ai sussidi tecnici ed informatici rivolti
a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione dei
soggetti portatori di handicap;
Come sussidi tecnici e informativi vengono considerate:
"le apparecchiature ed i dispositivi basati su
tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche,
appositamente fabbricati o di comune reperibilita,
preposti ad assistere alla riabilitazione, o a facilitare
la comunicazione interpersonale, l'elaborazione scritta
o grafica. Il controllo dell'ambiente e l'accesso
alla informazione e alla cultura in quei soggetti
per i quali tali funzioni sono impedite o limitate
da menomazioni di natura motoria, visiva, uditiva
o del linguaggio".
DETRAZIONE IRPEF
(Oneri Deducibili quali SPESE MEDICHE):
- ai sensi del Provvedimento
del 25/01/01 dell'Agenzia delle Entrate del Ministero
delle Finanze
Acquisto di veicoli e relative spese di riparazione:
a) da parte dei titolari di patente speciale;
b) da parte dei soggetti trasportati sotto-indicati:
- non vedenti e sordomuti;
- disabili con handicap psichico
o mentale grave, titolari dell'indennita di accompagnamento;
- disabili con grave limitazione
della deambulazione;
- disabili affetti da difficolta
motorie (per i quali rimane l'obbligo di adattare
la vettura);
- pluriamputati
Le spese riguardanti l'acquisto e l'eventuale adattamento
dei mezzi di locomozione dei disabili danno diritto
a una detrazione di imposta pari al 19% del loro
ammontare.
Per mezzi di locomozione s'intendono le autovetture,
senza limiti di cilindrata, lo motocarrozzette,
gli autoveicoli o motoveicoli per uso promiscuo
o per trasporto specifico del disabile, nonche,
dallo scorso anno anche gli autocaravans, usati
o nuovi.
La detrazione compete una sola volta (cioe per un
solo veicolo) nel corso di un quadriennio e nei
limiti di un importo di € 18.075,99 l'eventuale
adattamento.
E' possibile ottenere nuovamente il beneficio per
acquisti effettuati entro il quadriennio, solo a
condizione che il primo veicolo beneficiario risulti
cancellato dal Pra (Pubblico Registro Automobilistico).
In caso di furto, la detrazione per il nuovo veicolo
che venga riacquistato entro il quadriennio spetta,
sempre entro il limite di € 18.075,99, al netto
dell'eventuale rimborso assicurativo.
Si puo fruire dell'intera detrazione per il primo
anno, oppure si puo optare in alternativa, per la
riparazione della stessa, in quattro quote annuali
di pari importo.
Oltre che le spese di acquisto, la detrazione spetta
anche per le riparazioni, escluse quelle di ordinaria
manutenzione. Sono esclusi anche i costi di esercizio
quali; il premio assicurativo, il carburante e il
lubrificante. Anche in questo casola detrazione
ai fini IRPEF spetta per una sola volta nel corso
del quadriennio.
Se il disabile e titolare di redditi propri per
un importo lordo superiore a € 2.840,51 annuo (escluso
le indennita e/o assegni di invalidita e/o accompagno),
il documento di spesa deve essere a lui intestato.
Se, invece, il disabile ha un reddito inferiore
a tale cifra e quindi e fiscalmente a carico di
un familiare, il documento comprovante la spesa
puo essere indifferentemente intestato al disabile
o alla persona di famiglia della quale egli risulta
fiscalmente a carico.
In favore delle persone non vedenti sono state,
da ultimo, introdotte le seguenti agevolazioni:
- detrazioni dell'IRPEF del 19%
delle spese sostenute per l'acquisto del cane guida
(dal periodo d'imposta 2000). La detrazione puo
essere utilizzata, a scelta, in unica soluzione
oppure in quattro quote annuali di pari importo;
- detrazione forfettaria di €
516,456 (un milione di vecchie lire) delle spese
sostenute per il mantenimento del cane guida.
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